Lo Statuto definisce l'anima e le regole della nostra Associazione, custodendone i valori fondanti. In questo documento sono tracciati i principi che guidano le nostre celebrazioni solenni, i criteri rigorosi per la nomina dei nuovi cavalieri e lo spirito di fratellanza che anima ogni momento conviviale. Esso rappresenta il nostro impegno formale nel servire il prossimo, garantendo che ogni azione associativa sia sempre fedele ai principi secolari dei Cavalieri di Malta.
Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme
Knights of Malta - O.S.J.
I. PREAMBOLO
La presente Costituzione poggia sui precedenti principi provenienti dalle consuetudini, dagli statuti, dalle leggi, dai decreti dell'O.S.J. sin dalla sua fondazione, effettuata da Pierre Gérard Tenque a Gerusalemme nel 1048, approvato ufficialmente nel 1113 da S.S. Pasquale II con Bolla "Piae postulatio voluntatis"; sul Codice di Rohan e sulle Leggi e Decreti del settantesimo Gran Maestro, S.A.I. Paolo I di Russia; essa si richiama altresì alla Costituzione del 17 maggio 1912 promulgata da S.A.I. il Granduca Alessandro di Russia settantunesimo Gran Maestro.
II. DELL'ORDINE, DELLA SUA NATURA E DELLE SUE FINALITÀ
Articolo 1. Il Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Knights of Malta - O.S.J. è Ordine cavalleresco internazionale, di ispirazione cristiana, oggi ecumenico e interconfessionale, il solo in continuità diretta, e mai interrotta, con il Sovrano Consesso degli Ospitalieri di San Giovanni (Sacra Domus Hospitalis) fondato in Terra Santa nel 1048 ed ecclesiasticamente approvato nel 1113.
Articolo 2. L'Ordine può godere dell'Alto Patronato di Case Principesche o di Autorità Religiose; in tal caso, l'Alto Patrono avrà diritto di sedere nel Gran Consiglio, con voto consultivo.
Articolo 4. L’Ordine è Ente sovrano, Soggetto di diritto internazionale, con personalità giuridica pubblica di diritto internazionale, in quanto inseparabilmente congiunto a un potere sovrano.
Articolo 8. Le finalità precipue dell'Ordine sono: perpetuare le gloriose tradizioni della cavalleria nel mondo moderno; difendere i valori perenni dello spirito; tutelare i diritti umani senza distinzioni di razza o credo.
"L'Ordine non ha scopi né attività di lucro e persegue invece, con zelo e dedizione, esclusivamente fini di assistenza medica, beneficenza, istruzione e dialogo tra i popoli."
Articolo 13. Il motto dell'Ordine è: “Pro fide, pro utilitate hominum”.
III. DEI RANGHI, DEI GRADI E DELLE FUNZIONI
III. 1 - Del Sovrano Principe Gran Maestro
Articolo 19. L'Ordine ha per Capo costituzionale il Sovrano Principe Gran Maestro. Egli gode di speciali diritti sovrani inerenti alla sua funzione istituzionale.
Articolo 25. La durata dell'incarico è, normalmente, ad vitam. In caso di rinunzia per limiti di età (80 anni), il rinunziante assume il titolo di Sovrano Principe Gran Maestro ad honorem.
III. 2 - Dei Cavalieri e delle Dame
Articolo 31. Esiste una classe di Merito e una classe di Giustizia. Chiunque venga elevato al Grado di Cavaliere o Dama di Giustizia assume, di diritto, nobiltà.
Grado
Cavalieri
Dame
I
Cavaliere di Gran Croce
Dama di Gran Croce
II
Commendatore
Dama di Commenda
III
Cavaliere
Dama
V. DEL GOVERNO E DEL PATRIMONIO
Articolo 45. Il Gran Consiglio è composto da dieci membri: cinque nominati dal Gran Maestro e cinque dall’Assemblea Generale dei Cavalieri.